venerdì 22 luglio 2016

Interrogazione parlamentare (M5S) per sospensione aggiudicazione gara d'appalto

Interrogazione a risposta orale 3-02398
presentato da
DAGA Federica
testo di
Martedì 19 luglio 2016, seduta n. 657
DAGABUSTODE ROSAMANNINOMICILLOTERZONIZOLEZZI e VIGNAROLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che: 
da fonti stampa si apprende che il 6 luglio 2016 Autostrade del Lazio (partecipata pubblica in misura paritaria fra Anas e regione Lazio) ha disposto l'aggiudicazione definitiva in favore del Consorzio Stabile Sis S.c.p.A, per l'affidamento in concessione delle attività di progettazione realizzazione e gestione del corridoio intermodale Roma-Latina e del collegamento Cisterna-Valmontone. La stipula del contratto tra la stazione appaltante e il Consorzio Sis non potrà avvenire prima del 10 agosto 2016, così come disposto dall'articolo 11, comma 10, decreto legislativo n. 163 del 2006, e solo dopo l'esito positivo dei controlli sui requisiti generali di partecipazione della società; 
il progetto prevede la realizzazione di 186 chilometri di infrastrutture: l'asse autostradale Roma-Latina e la Cisterna-Valmontone, oltre alle opere per la connessione con la viabilità locale e alla realizzazione di due viabilità complanari all'autostrada, gratuite per alcuni tratti, nonché l'adeguamento per il traffico locale dell'attuale Pontina, tra Pomezia nord ed Aprilia sud, per un costo totale dell'opera pari a 2,8 miliardi di euro (di cui oltre 900 milioni di euro stanziati dallo Stato) e una durata massima prevista per la concessione di 50 anni; 
l'opera in questione (dichiarata strategica e di preminente interesse nazionale con deliberazione del CIPE n. 12 in data 21 dicembre 2001) presenta un iter burocratico estremamente contorto ed articolato, caratterizzato da molti contenziosi legali. Dopo una serie di controversie burocratiche e giudiziarie (che in questa sede e si evita di ricordare in quanto oggetto di numerose precedenti interrogazioni parlamentari), il 19 dicembre 2011 Autostrade del Lazio ha pubblicato il bando di gara, in cui, tra le altre cose, si specifica che il bando non vincola Autostrade del Lazio né all'espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla successiva aggiudicazione. Inoltre, si legge testualmente che «Autostrade del Lazio si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura» e contestualmente si stabilisce un termine per il ricevimento delle domande di partecipazione. Nel giorno 9 febbraio 2012 (data di scadenza della presentazione predisposta dal bando) sono solo 6 le domande di partecipazione pervenute alla stazione appaltante; 
dopo 28 mesi, il 10 aprile 2014 Autostrade del Lazio ha spedito le lettere d'invito ai concorrenti prequalificati, ma sono solo due le società che hanno presentato l'offerta: il Consorzio Sis, composto dai torinesi Dogliani e dall'iberica Sacyr, e la RTI Impregilo (società costituita dall'alleanza tutta italiana fra Impregilo, Astaldi, Pizzarotti e Ghella). La RTI Impregilo propone uno sconto di 303 milioni di euro sul contributo pubblico. Si passa così da 902 e 605 milioni per l'intera tratta e da 468 a 367 milioni per la sola tratta Roma-Latina. Mentre il Consorzio Sis propone di incassare tutta la somma di finanziamento pubblico, 902 milioni di euro, ma si impegna a restituirla con un interesse del 5 per cento, «solo» dopo trent'anni dall'avvio della concessione e «senza garanzie finanziarie». Da fonti stampa si apprende che la società RTI Impregno, ha intrapreso le vie legali facendo ricorso al Tar, ritenendo inammissibile l'offerta presentata dalla società italo spagnola; 
nonostante il codice dei contratti non imponga una specifica tempistica tra la fase di preselezione dei concorrenti e l'invio delle lettere di invito, è evidente che in questi 28 mesi, altri e nuovi operatori avrebbero potuto affacciarsi sul mercato e avere interesse a partecipare. Allo stesso tempo è altresì evidente che chi aveva già manifestato interesse poteva aver intanto modificato le proprie situazioni soggettive e non essere più interessato o in grado di partecipare. Risulta chiaro che l'eccessiva dilatazione dei tempi tra le fasi della gara e della procedura ristretta ha comportato una restrizione della concorrenza. Si precisa che quanto appena detto era stato segnalato precedentemente dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che aveva manifestato dubbi sulla correttezza e/o convenienza del bando di gara. Tali dubbi erano stati ratificati dal consiglio nell'adunanza del 4 luglio 2012 in una delibera, e successivamente dall'Anac con la delibera n. 29 del 9 dicembre 2014 (http://www.anticorruzione.it) si rileva, inoltre, il mancato coinvolgimento delle piccole e medie imprese richiesto dall'articolo 2 comma 1-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006. Infatti, la stazione appaltante può: a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa salva la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale; b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi. Di conseguenza, permane una evidente inottemperanza formale e sostanziale del bando di gara e della lettera d'invito; inoltre nessuna delle due società concorrenti ha fatto ricorso all'istituto della cooptazione (istituto che permette all'impresa di affidare una percentuale non superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori ad altre imprese cooptate); 
si evidenziano, altresì, ad avviso degli interroganti gravi carenze nella esplicitazione e chiara indicazione del quadro economico di progetto in merito alle reali somme destinate alle spese inerenti alle misure previste per i protocolli di legalità così come disposto dalla delibera del CIPE n. 58/2011 (Approvazione linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia ex articolo 176, comma 3, lett.e) del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni; infatti, nel quadro economico risulta assente la voce «costi per il protocollo di legalità», carenza, quest'ultima, che rischia di esporre la stazione appaltante a ulteriori contenziosi giudiziari; 
in riferimento anche a quanto pubblicamente indicato dalla società RTI Impregilo, che si è detta intenzionata ad impugnare l'aggiudicazione definitiva in favore del Consorzio Stabile Sis s.c.p.a, si evidenziano delle carenze nel bando/lettera di invito nelle modalità di assegnazione dei punteggi per gli elementi quantitativi 7.1 e 7.2: il problema risiede in ciò che è stato previsto nella lettera d'invito e nella formula utilizzata per l'assegnazione dei punteggi, in cui si tiene conto solo dell'entità della restituzione del contributo e non delle tempistiche; 
appare doverosa e necessaria una specifica valutazione da parte dell'ANAC estesa all'atto di aggiudicazione definitiva, anche in virtù dell'articolo 211, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al cui esito positivo e privo di criticità condizionare l'assegnazione dei finanziamenti statali; 
appare altresì doveroso, in ossequio dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente e dell'utilizzo di denaro pubblico, che le valutazioni espresse dall'ANAC sulla procedura in questione siano rese pubbliche e vincolanti rispetto all'adozione degli atti di competenza e alla stipulazione del contratto di gara –: 
se il Ministro sia a conoscenza delle irregolarità riportate in premessa e, in considerazioni di queste nonché in virtù di quanto stabilito nel bando del 19 dicembre 2011 pubblicato da Autostrade del Lazio, non reputi doveroso avviare le iniziative di competenza per sospende l’iter amministrativo, in attesa di verifiche in merito alla legittimità della procedura di gara, accompagnate da una valutazione in ordine alla possibilità di evitare la realizzare dell'ennesima faraonica infrastruttura autostradale; 
se in Ministro interrogato non ritenga di assumere iniziative volte a condizionare all'esito positivo dei pronunciamenti dell'Anac l'erogazione dei finanziamenti statali. (3-02398)

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